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REGIO DECRETO 8 marzo 1914, n. 193

Col quale lo stanziamento del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-914 viene aumentato della somma di L. 200.000. (014U0193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-4-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Visto l'art. 14 della legge  22  maggio  1913,  n.  459,  il  quale
dispone che con decreti Reali  si  possano  inscrivere,  nella  parte
passiva del bilancio, le somme occorrenti per  restituire  imposte  e
tasse  indebitamente  percette,  per  restituire  tasse  percette  su
prodotti che si esportano o per pagare vincite al lotto; 
 
  Riconosciuta la necessita' di aumentare della somma di  L.  200.000
quella stanziata al capitolo n. 71 dello stato  di  previsione  della
spesa  del  Ministero  delle  finanze  per  l'esercizio   finanziario
1913-914; 
 
  Considerato che il capitolo, ond'e' parola,  trovasi  compreso  fra
quelli indicati nella tabella  IV  annessa  alla  predetta  legge  22
maggio 1913, n. 459, pei quali e' concessa al Governo la facolta'  di
cui sopra; 
 
  Vista la legge 5 giugno 1913, n.  542,  che  approva  lo  stato  di
previsione della spesa del Ministero delle  finanze  per  l'esercizio
finanziario 1913-914; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Lo  stanziamento  del  sottoindicato  capitolo   dello   stato   di
previsione della spesa del Ministero delle finanze,  per  l'esercizio
finanziario 1913-914 e' aumentato della somma  di  lire  duecentomila
(L.  200,000)  capitolo  n.  71  «Restituzioni  e  rimborsi».  (Spesa
d'ordine). 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 marzo 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                          Giolitti - Tedesco - Facta. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.