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REGIO DECRETO 5 febbraio 1914, n. 107

Col quale viene modificato l'art. 7 del R. decreto 21 luglio 1911, n. 886, riguardante gli acconti di pensione. (014U0107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-3-1914 al: 31-12-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 21 luglio 1911, n. 886, che modifica il regolamento 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;
Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 7 del citato Nostro decreto 21 luglio 1911, n. 886 è modificato come appresso:

Il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) anche prima della registrazione e della restituzione da parte della Corte dei conti del decreto di collocamento a riposo, potrà direttamente concedere acconti mensili di pensione, sempre che l'interessato ne abbia fatta richiesta, giusta l'art. 2 del R. decreto stesso, e non sia incorso nella perdita o sospensione del diritto a pensione.

Nei casi di allontanamento dal servizio per provvedimento d'ufficio, la concessione dell'acconto, potrà aver luogo in conformità del disposto di cui sopra, quando ne sia pervenuta dall'interessato analoga domanda.

Gli acconti, che risultassero indebitamente corrisposti, saranno dall'erario ricuperati, in conformità dell'art. 434 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.