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REGIO DECRETO 15 gennaio 1914, n. 75

Col quale vengono apportate modificazioni alle norme per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie di Stato nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvate con R. decreto 9 marzo 1913, n. 314. (014U0075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-3-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri del tesoro e dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Agli articoli 3°; 5°; 10°; 11°; 13°, 2° comma; 15°, 2° comma; 19°, lettere d) ed e); 28°, 1° comma; 30°, 2° comma; 32°, e 3° comma; 35, 1° comma del R. decreto 9 marzo 1913, n. 314, portante norme per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie di Stato in Tripolitania e Cirenaica, sono sostituiti i seguenti:
Art. 3. - Secondo le istruzioni impartite dal ministro delle colonie, udito il governatore, il direttore generale dispone lo studio dei progetti delle nuove linee.
Il ministro approva i progetti, sul parere del direttore generale, quando il loro importo non superi lire 250,000, e, udito il parere del Comitato superiore delle opere pubbliche, quando ecceda tale limite.
Per l'approvazione dei progetti di massima è sempre udito il parere del Comitato.
Possono essere presentati separati progetti per i lavori di costruzione e per gli acquisti del materiale fisso e mobile e delle provviste di impianto.
La revisione dei progetti di lavori e di acquisti, e quella delle relative liquidazioni finali, è fatta dai competenti servizi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Sono esclusi dalla revisione preventiva i progetti di lavori e provviste che importino una spesa inferiore a L. 50.000.
Art. 5. - Il ministro determina se si debba procedere alla esecuzione dei progetti di lavori per mezzo di pubblici incanti, per licitazione o per privata trattativa, o in economia.

Gli

acquisti del materiale mobile e fisso, e quelli di tutti gli altri materiali occorrenti all'impianto, ed i relativi collaudi, sono eseguiti a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, con le modalità in vigore per le proprie forniture. Il ministro delle colonie esercita, per gli acquisti sopra detti, le medesime facoltà attribuite nel Regno al ministro dei lavori pubblici ed al Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 1

Art. 10. - I collaudi dei lavori sono, di regola, fatti da funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie, delegati dal direttore generale.

Essi sono sottoposti all'approvazione del ministro quando il loro ammontare ecceda le L. 50.000 o quando, per la risoluzione delle vertenze o il condono delle multe, o la dichiarazione di non applicabilità di clausole penali, debbasi udire il parere del Comitato superiore amministrativo.

Le decisioni del ministro sono definitive.

Pei collaudi delle provviste valgono le disposizioni del 2° comma dell'art. 5. La risoluzione delle relative vertenze, il condono delle multe o la dichiarazione della loro inapplicabilità saranno sottoposti all'approvazione del ministro, solo quando si riferiscano a somme eccedenti lire 10,000 per le vertenze, e lire 1000 per le multe.

Art. 11. - Per tutte le competenze attribuite nel titolo I del presente decreto al ministro delle colonie si intendono richiamate le disposizioni del vigente regolamento di amministrazione e contabilità per la Tripolitania e la Cirenaica, in quanto prescrivano il parere del Comitato superiore amministrativo.

Art. 13., 2° comma. - Il ministro delle colonie può, con le stesse forme, autorizzare il direttore generale delle ferrovie dello Stato a delegare alcune delle sue attribuzioni agli ingegneri direttori degli uffici di costruzione, istituiti ai sensi dell'art. 2, o ad altri funzionari da lui dipendenti.

Art. 15., 2° comma. - L'apertura di nuove linee o tronchi è autorizzata con decreto del ministro delle colonie, emesso su proposta del direttore generale.

Art. 19., lettera d. - Approvare i contratti ad asta pubblica od a licitazione privata d'importo fino a lire 20.000, e quelli a trattativa privata d'importo fino a lire 5000; nonché autorizzare i lavori in economia ed a cottimo compresi nei limiti di spesa indicati alla lettera b).

Lettera e. - Approvare i collaudi dei lavori e condonare multe o dichiararne l'inapplicabilità, quando la somma condonata non ecceda le L. 1,000.

Art. 28., 1° comma. - All'acquisto ed al collaudo del materiale ferroviario e delle provviste occorrenti all'esercizio sono applicabili le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 5.

Art. 30., 2° comma. - È pure assegnata e somministrata con le stesse forme, una somma da destinarsi per l'acquisto di scorte, materiali ed oggetti di consumo, e per le spese di carattere patrimoniale.

Art. 32., 2° comma. - Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie. Si iscrivono fra le entrate ordinarie: il contributo del Ministero delle colonie nelle spese ordinarie di esercizio, il prodotto del traffico, i proventi dell'uso delle proprietà immobiliari e quelli dell'uso e della vendita di materiali provenienti dall'armamento, dai rotabili e dai lavori in conto esercizio, i rimborsi e concorsi di altre Amministrazioni pubbliche o di terzi nelle spese per lavori di riparazione e ripristino, o per altre prestazioni, noli, ecc.

3° comma. - Si scrivono fra le entrate straordinarie: il fondo di dotazione e gli eventuali contributi del ministero delle colonie per le spese di caratte patrimoniale; i rimbursi e concorsi di altre Amministrazioni pubbliche o di terzi per lavori e provviste in aumento del patrimonio ferroviario; il ricavato della vendita di beni immobili e dei materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario.

Art. 35., 1° comma. - Alle spese per l'esercizio delle ferrovie è provveduto dal direttore generale delle ferrovie dello Stato o direttamente, o mediante anticipazioni o aperture di credito in favore dei funzionari dipendenti, nei limiti indicati nell'art. 5, della legge 28 marzo 1912, n. 232.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Sacchi - Bertolini - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.