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REGIO DECRETO 8 gennaio 1914, n. 10

Col quale viene approvato il testo unico del Repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali. (014U0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1914
Il Testo unico annesso al provvedimento è stato pubblicato successivamente nel SO relativo alla GU n. 140 del 15-06-1914
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-2-1914
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 5 della legge del 29 luglio 1909,  n.  591,  il  quale
prescrive che sia  pubblicato  il  testo  unico  del  repertorio  per
l'applicazione   della   tariffa   generale   dei   dazi    doganali,
coordinandolo col testo unico della tariffa stessa da pubblicarsi  in
forza del medesimo articolo 5; 
  Visto il R. decreto del 28 luglio 1910, n. 577, col quale e'  stato
approvato il testo unico della tariffa generale dei dazi doganali; 
  Visti, in materia di tariffa doganale: la  legge  del  24  dicembre
1910, n. 877, che ha recato modificazioni alla tariffa  generale  dei
dazi doganali nei riguardi dei fucili e loro parti, ed il R.  decreto
del 25 febbraio 1912, n. 141, emanato in  virtu'  dell'art.  6  della
legge del 13 luglio 1911, n. 745, il  quale  ha  modificato  la  voce
numero 333 della tariffa generale dei dazi  doganali,  riguardante  i
bastimenti e gli altri galleggianti; 
  Visti,  in  materia  di  repertorio  doganale:  il  repertorio  per
l'applicazione della tariffa generale dei  dazi  doganali,  approvato
con R. decreto del 9 dicembre 1900, n. 400, convalidato con la  legge
del 19 giugno 1902, n. 187; gli articoli 4 e 5 della stessa legge del
19 giugno 1902, n. 187; il R. decreto del 16 luglio 1901, numero 363,
convalidato con la citata legge del 19 giugno 1902,  n.  187;  il  R.
decreto del 30 ottobre 1904, n. 606, convalidato con la legge  del  5
maggio 1907, n.  229;  il  R.  decreto  del  4  marzo  1906,  n.  54,
convalidato con la legge del 5 maggio 1907, n. 230; il R. decreto del
1° settembre 1906, n. 503, convalidato con la legge del  24  dicembre
1908, n. 743; la legge del 24 dicembre 1908, n. 743;  il  R.  decreto
del 27 dicembre 1908, n.  805,  convalidato,  con  la  legge  del  22
dicembre 1910, n. 875; il R. decreto del  14  aprile  1910,  n.  172,
convalidato con la legge del 17 luglio 1910, n. 510;  il  R.  decreto
del 28 marzo 1912, n. 283, convalidato con la  legge  del  22  giugno
1913, n. 650; 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
  Abbiamo decretato decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E'   approvato   l'annesso   testo   unico   del   repertorio   per
l'applicazione della tariffa  generale  dei  dazi  doganali,  con  le
relative disposizioni  preliminari,  firmato,  d'ordine  Nostro,  dal
ministro, segretario di Stato, per le finanze. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    GIOLITTI - FACTA. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile. 
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          (N. B.-  Il  testo  unico  verra'  pubblicato  in  apposito
supplemento).