stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 gennaio 1914, n. 6

Che determina il numero dei consiglieri e sostituti procuratori generali addetti alle Corti d'appello e il numero dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico ministero addetti ai tribunali e preture del Regno. (014U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-2-1914 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 1, 4 e 23 della legge del 19 dicembre 1912, n. 1311, portante modificazione all'ordinamento giudiziario e gli articoli 1, 3 e 22 del Nostro decreto 11 maggio 1913, n. 457;
Visti i Nostri decreti 21 novembre 1907, n. 785, 8 agosto 1908, n. 505, o 12 ottobre 1913, n. 1187, riguardanti la ripartizione dei magistrati fra i vari uffici giudiziari;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 1° febbraio 1914, il numero dei consiglieri e dei sostituti procuratori generali addetti alle Corti di appello ed il numero dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle preture del Regno, è determinato dalle annesse tabelle, sottoscritte, per ordine Nostro, dal ministro proponente.