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REGIO DECRETO 6 novembre 1913, n. 1292

Col quale viene stabilita la data in cui andrà in esecuzione nella Tripolitania e nella Cirenaica il nuovo Codice di procedura penale. (013U1292)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-12-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127, col quale fu approvato il testo definitivo del Codice di procedura penale per il Regno d'Italia e fu stabilito che abbia esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1914;
Visto il R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1176, col quale sono state approvate le norme di attuazione e di coordinamento e le disposizioni transitorie per il predetto Codice;
Visto il R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1177, col quale furono approvate le disposizioni regolamentari necessarie per la esecuzione del Codice di procedura penale e delle norme contenute nel Nostro citato decreto di pari data, n. 1176;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Codice di procedura penale per il Regno d'Italia, approvato col Nostro decreto 27 febbraio 1913, n. 127, le norme di attuazione e di coordinamento e le disposizioni transitorie approvate col Nostro decreto 5 ottobre 1913, n. 1176, e le disposizioni regolamentari necessarie per l'esecuzione del predetto Codice e delle norme d'attuazione e di coordinamento, avranno esecuzione nella Tripolitania e nella Cirenaica, a cominciare dal 1° gennaio 1914 e vi saranno osservate in conformità all'art. 69 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.