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REGIO DECRETO 12 ottobre 1913, n. 1261

Da convertirsi in legge, che approva il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908. (013U1261)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1913
Gli allegati del provvedimento sono stati pubblicati successivamente nel SO relativo alla GU n. 290 del 13-12-1913
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-12-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 13 della legge 13 luglio 1910,  numero  466;  68
della legge 28 luglio 1911, n. 842; 19 della legge 6 luglio 1912,  n.
801, che danno facolta' al Nostro  Governo  di  coordinare  in  testo
unico tutte le disposizioni legislative emanate  in  conseguenza  del
terremoto dal 28 dicembre 1908 fino alla data della pubblicazione del
testo unico stesso, comprendendovi anche quelle delle leggi 25 giugno
1906, n. 255,  e  9  luglio  1908,  n.  445,  in  quanto  vi  abbiano
relazione; 
 
  Visto l'art. 19 della legge 11 luglio 1913, n.  1039,  con  cui  il
Nostro Governo e' autorizzato ad introdurre in detto testo  unico  le
modificazioni ed aggiunte per coordinare  e  mettere  in  armonia  le
disposizioni vigenti con le attuali esigenze  dei  paesi  danneggiati
dal terremoto del 28 dicembre 1908 e con cui si dispone che il  testo
unico stesso sia approvato  con  Nostro  decreto,  da  presentare  al
Parlamento per la conversione in legge; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per  i
lavori  pubblici,  di  concerto  col  presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ministro segretario di Stato per  l'interno,  coi  ministri
segretari di Stato per la grazia e  giustizia  ed  i  culti,  per  le
finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per la pubblica
istruzione, per l'agricoltura, industria e commercio e per le poste e
telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'unito testo  unico  delle  disposizioni  legislative
emanate in conseguenza del terremoto del  28  dicembre  1908,  visto,
d'ordine  Nostro,  dal  presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
segretario di Stato per l'interno, e dai predetti ministri  segretari
di Stato per la grazia e giustizia e dei culti, per le  finanze,  per
il tesoro, per la guerra, per la marina, per la pubblica  istruzione,
per i lavori pubblici, per l'agricoltura, industria e commercio e per
le poste e telegrafi.