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REGIO DECRETO 5 ottobre 1913, n. 1254

Riguardante il personale tecnico amministrativo di vigilanza e di servizio delle R. scuole pratiche e speciali di agricoltura. (013U1254)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-11-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto Reale 2 settembre 1912, n. 1065;
Ritenuta la necessità di modificare il detto decreto perché il personale tecnico, amministrativo, di vigilanza e di servizio meglio corrisponda ai bisogni delle singole scuole;
Attesochè nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio sono già stanziati i fondi pel pagamento del personale delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura, alla cui nomina provvedono i Comitati amministrativi delle scuole stesse, a sensi dell'art. 3 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, e dell'art. 13 della legge 19 luglio 1909, n. 526;
Viste le proposte dei rappresentanti degli enti che contribuiscono al mantenimento delle scuole stesse;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato par l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il personale tecnico, amministrativo, di vigilanza e di servizio delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura, alla cui nomina provvedono i Comitati amministrativi delle scuole stesse a termini dell'art. 3 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, e dell'art. 13 della legge 19 luglio 1909, n. 526, è determinato, per il numero e per le attribuzioni, nell' elenco che segue nel quale sono fissati altresì i compensi annui rispettivi.