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REGIO DECRETO 2 ottobre 1913, n. 1219

Col quale viene stabilito il numero ed il grado degli ufficiali rivestiti di carica direttiva presso l'Amministrazione centrale della marina. (013U1219)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-11-1913
al: 17-9-1914
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n.  402,  e  i  successivi  RR.
decreti che lo modificarono; 
 
  Visto il R. decreto 6 luglio  1911,  n.  1480,  che  stabilisce  il
numero e il  grado  degli  ufficiali  con  cariche  direttive  presso
l'Amministrazione centrale della marina; 
 
  Visto il R. decreto 2  settembre  1912,  n.  1051,  che  istituisce
presso l'Amministrazione  centrale  della  marina  l'Ispettorato  per
l'esercizio e l'economia delle macchine; 
 
  Vista la legge 15 maggio 1913, n. 428,  che  approva  lo  stato  di
previsione della spesa del Ministero  della  marina  per  l'esercizio
finanziario 1913-1914; 
 
  Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento  dei  corpi
militari della R. marina; 
 
  Visto il  R.  decreto  4  agosto  1913,  n.  1047,  che  istituisce
l'Ispettorato del genio militare per i lavori della R. marina. 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il numero ed il grado degli ufficiali rivestiti di carica direttiva
presso  l'Amministrazione  centrale  della  marina  e'  stabilito  in
conformita' della seguente tabella, che avra' effetto dal  1°  luglio
1913: 
 
                       Segretariato generale. 
 
    1 ufficiale ammiraglio - segretario generale. 
 
                     Capi di uffici principali. 
 
    1 ufficiale ammiraglio - direttore generale degli ufficiali e del
servizio militare e scientifico; 
 
    1 ufficiale ammiraglio  -  direttore  generale  del  Corpo  Reale
equipaggi; 
 
    1 ufficiale ammiraglio -  direttore  generale  di  artiglieria  e
armamenti; 
 
    1 maggior generale del genio navale -  direttore  generale  delle
costruzioni navali; 
 
    1  tenente  generale  macchinista  -  capo  dell'Ispettorato  per
l'esercizio delle macchine; 
 
    1 tenente generale medico  -  capo  dell'Ispettorato  di  sanita'
militare marittima; 
 
    1  maggior  generale  commissario  -  capo  dell'Ispettorato   di
commissariato militare marittimo; 
 
    1 maggior generale del genio militare - capo dell'Ispettorato del
genio militare per i lavori della R. marina. 
 
                   Capi di divisioni o di reparti. 
 
    8 capitani di vascello o di fregata; 
 
    2 colonnelli o tenenti colonnelli del genio navale; 
 
    1 colonnello o tenente colonnello macchinista; 
 
    1 colonnello o tenente colonnello medico; 
 
    2 colonnelli o tenenti colonnelli commissari; 
 
    1 colonnello o tenente colonnello del genio militare. 
 
                          Capi di sezioni. 
 
   14 capitani di corvetta o tenenti di vascello; 
 
    4 maggiori o capitani del genio navale; 
 
    2 maggiori o capitani macchinisti; 
 
    1 maggiore o capitano medico; 
 
    2 maggiori o capitani commissari; 
 
    1 capitano del genio militare.