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REGIO DECRETO 6 settembre 1913, n. 1106

Relativo alla coltivazione dei terreni abbandonati nella Tripolitania e nella Cirenaica (013U1106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-10-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuto che nonostante i ripetuti inviti, molti terreni, già coltivati, anche intensivamente, sono lasciati in istato di completo abbandono, anche nelle regioni completamente pacificate; ciò che prova il deterioramento dei fabbricati rustici, la rovini dei pozzi e delle cisterne, l'inaridimento delle colture arboree, la progressiva invasione delle sabbie e l'isterilimento del suolo
Ritenuto che, nell'imminenza della nuova stagione agricola, è urgente di porre riparo ad un tale stato di cose, nello interesse dell'economia generale ed in quello stesso degli aventi diritto sui fondi abbandonati, facendo insieme salvi i diritti ai medesimi spettanti;
Considerato che, secondo i principi del diritto islamico, avendo la proprietà terriera il suo principale fondamento nel lavoro, l'abbandono di esso, quando non estingue il diritto stesso sulla terra, giustifica l'adozione di speciali provvedimenti intesi al pubblico bene;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione nelle regioni o località della Tripolitania e della Cirenaica, che saranno a mano a mano designate con decreti dei rispettivi governatori, previa autorizzazione del ministro delle colonie.

Per l'attuazione delle disposizioni stesse, saranno istituite commissioni locali, composte del capo del locale ufficio di Governo, che le presiede, e di due notabili indigeni nominati dal governatore.

Sarà inoltre istituita, con decreto del Governatore, presso la sede dei rispettivi Governi, una Commissione centrale, presieduta dal segretario generale e composta del capo dell'ufficio fondiario, del capo dell'ufficio economico e di due notabili indigeni.