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REGIO DECRETO 25 agosto 1913, n. 1077

Col quale viene estesa alle coste della Libia la navigazione del piccolo traffico. (013U1077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-10-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 60 del Codice per la marina mercantile;
Visto l'art. 189 del regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo, approvato col R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª) e modificato col R. decreto 7 novembre 1889, n. 6514 (serie 3ª):
Considerata l'opportunità di comprendere nei limiti
di navigazione, stabiliti pei marinai autorizzati al piccolo traffico, l'intero litorale della Cirenaica, per agevolare così i nuovi rapporti commerciali con la Tripolitania e la Cirenaica e favorire l'incremento della navigazione di cabotaggio lungo quelle coste;
Sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di accordo coi Nostri ministri di grazia e giustizia e dei culti e delle Colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. L'art. 189 del Regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª) e modificato con R. decreto 7 novembre 1889, n. 6514 (serie 3ª) è sostituito dal seguente:

Art. 1

«Art. 189. - La navigazione dei marinai autorizzati a comandare bastimenti di una portata non maggiore di cinquanta tonnellate pel piccolo traffico della costa, a forma dell'art. 60 del Codice per la marina mercantile, si estende a tutte le coste continentali ed insulari del Regno, alle isole di Corsica e di Malta, alle coste estere dell'Adriatico e dell'Jonio, non oltrepassando Navarino, incluse le isole Jonie, alle coste mediterranee della Francia, della Spagna e loro isole, sino a Gibilterra compresa, alle coste del Marocco (Ceuta inclusa) ed a quelle dell'Algeria, della reggenza di Tunisi, della Tripolitania e della Cirenaica».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Millo - Finocchiaro-Aprile - Bertolini.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.