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REGIO DECRETO 17 luglio 1913, n. 962

Che concede un'indennità di disagiata residenza pel corrente esercizio finanziario ai funzionari civili di ruolo dello Stato residenti in Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. (013U0962)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-9-1913 al: 5-9-1914
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 8 della legge 26 giugno 1913, n. 764, il quale proroga al 31 dicembre 1913 la facoltà concessa al Governo dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, di adottare provvedimenti eccezionali nei Comuni colpiti dal terremoto 28 dicembre 1908;
Riconosciuta l'opportunità di continuare a corrispondere per l'esercizio 1913-914, una speciale indennità di disagiata residenza ai funzionari civili di ruolo che prestano servizio nei Comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, determinandola nella misura di due terzi di quella ad essi accordata per l'esercizio finanziario 1912-913;
Riconosciuta la opportunità di continuare a corrispondere tale indennità, come sopra determinata, anche agli impiegati e salariati delle amministrazioni pubbliche locali;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni governative residenti nei Comuni appresso indicati è concessa, pel periodo dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, una indennità di disagiata residenza nella misura che segue:

a) noi comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi un sesto della indennità di missione stabilita dal R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, ed in ogni caso una somma mensile non maggiore di L. 53, né minore di L. 16;

b) nei Comuni che, per verifiche già eseguite alla data del presente decreto, risultino aver avuto una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore dell'80 per cento, L. 16 mensili.

La somma all'uopo occorrente sarà prelevata dai proventi dell'addizionale stabilita con la legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con la legge 28 luglio 1911, n. 842, e si inscriverà in capitoli speciali da istituirsi, con decreto del ministro del tesoro, nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1913-914.