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REGIO DECRETO 26 giugno 1913, n. 821

Che approva l'annesso testo unico della legge elettorale politica in sostituzione di quello approvato con la legge 30 giugno 1912, n. 666. (013U0821)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  13-8-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo

decretato e decretiamo: È approvato il seguente testo unico della legge elettorale politica in sostituzione di quello approvato con la legge 30 giugno 1912, n. 666.

Art. 1



Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, né per l'uno né per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.