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LEGGE 22 giugno 1913, n. 680

Concernente l'abolizione dei limiti per il matrimonio delle telefoniste (013U0680)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1913 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'annotazione (1) al quadro quarto della tabella B annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, e modificata colla legge 25 giugno 1911, n. 575, è abrogata.

Le telefoniste che abbiano contratto matrimonio, conseguito lo stipendio di L. 1800, potranno essere esonerate dal servizio di commutazione ed adibite, col titolo di assistenti, ad altri uffici della stessa Amministrazione dei telefoni o di quella postale e telegrafica, continuando a far parte del proprio quadro.