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REGIO DECRETO 20 marzo 1913, n. 607

Col quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1912-913 vengono inscritti gli interessi dei buoni del tesoro quinquennali emessi con la legge 21 marzo 1912, n. 191. (013U0607)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-7-1913
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e por volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 21 marzo 1912, n. 191, concernente la  emissione  di
buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei  titoli  redimibili
3,50 e 3 per cento netto  per  provvedere  alle  spese  straordinarie
occorrenti per le ferrovie  esercitate  dallo  Stato,  per  le  nuove
costruzioni di strade ferrate e per  i  riscatti  di  ferrovie  o  di
debiti redimibili onerosi; 
 
  Visto l'articolo 4  di  detta  legge,  il  quale  da'  facolta'  di
provvedere con R. decreto alle variazioni da introdursi  nello  stato
di previsione della spesa del Ministero del  tesoro  per  l'esercizio
finanziario 1912-913 in dipendenza delle disposizioni in  essa  legge
contenute; 
 
  Visto il R. decreto 23 giugno 1912, n. 727; 
 
  Vista la legge 13 giugno 1912, n. 569,  che  approva  lo  stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio
finanziario 1912-913; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Lo stanziamento del capitolo n. 21-bis  «Interessi  dei  buoni  del
tesoro quinquennali creati con la legge 21  marzo  1912,  n.  191,  e
spese di allestimento, di negoziazione  ed  altre  accessorie  (spesa
obbligatoria)», dello stato di previsione della sposa  del  Ministero
del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, e' aumentato di lire
quattromilioni ottocentosessantamila (lire 4.860.000) 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 marzo 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.