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LEGGE 5 giugno 1913, n. 525

Che porta provvedimenti per il riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore. (013U0525)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-6-1913 al: 29-6-2002
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Art. 1



Al Governo del Re è data facoltà di riscattare nel termine di un anno l'esercizio dei Regi stabilimenti salifero-balneari nel comune di Salsomaggiore e dell'annessa miniera «Salsomaggiore 1» ora in gestione della Società G. Dalla Rosa, G. Corazza e C., giusta l'atto 23 marzo 1875, e gli addizionali successivi.

Alla Società esercente sarà corrisposto, a titolo di indennità pel riscatto, una somma uguale a tante annualità quanti saranno gli anni di concessione ancora da decorrere alla data in cui il riscatto si effettuerà.

Tale somma sarà calcolata valutando ogni annualità nella cifra risultante della media dei redditi annuali netti accertati, al nome della Società stessa, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, nel decennio 1904-1913, riportandone il complessivo ammontare al valore attuale, alla decorrenza del riscatto, sotto deduzione in ragione composta degl'interessi legali commerciali.

Nella somma d'idennità così calcolata e liquidata si intende compresa e soddisfatta qualsiasi ragione di risarcimento o di compenso; e non si terrà conto di alcuna domanda di maggiore indennizzo, che a qualsiasi titolo presentasse la Società esercente.

L'indennità sarà nella somma resultante dal detto calcolo dichiarata con decreto del ministro delle finanze, che ne eseguirà il deposito presso la Cassa depositi e prestiti a favore della Società esercente.

Eseguito il deposito, con decreto Reale promosso dal ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, e da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno, sarà resa esecutoria la facoltà del riscatto autorizzata col presente articolo e sarà determinata la decorrenza del riscatto medesimo.

Trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale, senza che siano state notificate opposizioni da parte di terzi che vantino diritti o ragioni esperibili sul prezzo del riscatto, e previo nulla osta da parte dell'Amministrazione del demanio, che attesti dell'avvenuta regolare consegna dell'azienda riscattata, come ai successivi articoli 2 e 3, la indennità depositata sarà esigibile dagli aventi diritto, che comprovino tale loro qualità con decreto da emettersi dal tribunale civile di Parma in Camera di consiglio.

L'Amministrazione del demanio cessa da qualsiasi responsabilità, se nei sessanta giorni susseguenti alla pubblicazione del Reale decreto anzidetto nella Gazzetta ufficiale del Regno, non siano state notificate opposizioni.