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REGIO DECRETO 11 maggio 1913, n. 477

Col quale viene proibito il transito alle navi mercantili nell'estuario della Maddalena. (013U0477)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-6-1913 al: 18-5-1938
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 16 giugno 1912, n. 612, che determina norme per il trasporto e soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nell'arcipelago della Maddalena è proibito il transito a tutte le navi mercantili non dirette agli scali interni nelle zone acquee comprese nella seguente poligonale:

Semaforo Capo Ferro - Isola occidentale dei Monaci;

Isola occidentale dei Monaci - Estremo Nord isola Barettini;

Estremo Nord isola Barettini - Estremo Nord isola Spargiotto;

Estremo Nord isola Spargiotto - Boa secca Corsara;

Boa Secca Corsara - Faro Punta Sardegna in costruzione.