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REGIO DECRETO 6 aprile 1913, n. 462

Col quale vengono introdotte aggiunte e varianti al regolamento per il personale dei telefoni, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 574. (013U0462)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  2-7-1913 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto, n. 693, del 22 novembre 1908 e il relativo regolamento generale, approvato col R. decreto, n. 756, del 24 novembre 1908;
Veduta la legge organica dell'Amministrazione dei telefoni, n. 528, del 19 luglio 1909 e il relativo regolamento speciale, parte I (ordinamento del personale), approvato col R. decreto, n. 574, del 16 maggio 1912;
Veduti il R. decreto 8 agosto 1912, n. 1217, col quale sono modificati gli articoli 37 e 38 del predetto regolamento speciale e il R. decreto 8 dicembre 1912, n. 1360, col quale ad esso si aggiungono alcune disposizioni transitorie;
Considerata la opportunità di sottoporre ad ulteriore studio le norme inerenti all'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione dei telefoni, senza tuttavia frapporre ulteriore indugio all'approvazione di quelle disposizioni riferentisi al personale, che, per essere comprese fra le norme predette, avrebbero dovuto costituire la parte seconda del regolamento;
Riconosciuta la opportunità che a tali disposizioni altre se ne aggiungano, fra permanenti e transitorie, ed alcune fra quelle contenute nel testo 16 maggio 1912, n. 574, siano modificate, allo scopo di migliorare, nei limiti di giustizia e di equità, il trattamento fatto al personale dei telefoni con alcune disposizioni del testo medesimo;
Veduto il parere del Consiglio d'amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;
Veduto il parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni contenute negli articoli 5, 25, 28, 30, 45, 74, 75, 79, 83, 124, insieme all'allegato 1 del regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1912, numero 574, e quelle dell'art. 124-bis del R. decreto 8 dicembre 1912, n. 1360, sono abrogate e sostituite dalle disposizioni contenute negli articoli contrassegnati coi medesimi numeri e dall'allegato 1 delle «aggiunte e varianti» al predetto regolamento 16 maggio 1912, n. 574, annesse al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.