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REGIO DECRETO 6 marzo 1913, n. 390

Col quale vengono portate modificazioni alle parti seconda e terza dell'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507. (013U0390)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-6-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205 ed il Nostro decreto 26 giugno 1904, n. 411, per l'ordinamento della Colonia eritrea;
Visto l'ordinamento amministrativo per la Colonia eritrea approvato con Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507;
Considerata la necessità di coordinare le disposizioni riguardanti il R. corpo di truppe coloniali per quanto riguarda gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa bianca con le leggi che sono intervenute nel Regno dopo il suddetto Nostro decreto che hanno apportato innovazioni nell'ordinamento dell'esercito;
Considerata la necessità di coordinare anche le disposizioni relative alle truppe indigene con i vari provvedimenti intervenuti dopo il suddetto Nostro decreto, per il reclutamento e l'organizzazione delle truppe stesse;
Udito il governatore della colonia;
Udito il parere del Consiglio coloniale;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, d'accordo con il ministro segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nell'ordinamento amministrativo della Colonia eritrea approvato con Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
PARTE SECONDA.
Del personale
b) Personale militare.
Gli articoli 46, 47, 48 e 52 sono sostituiti dai seguenti:
Requisiti degli uomini di truppa italiana.
Art. 46. - I sottufficiali ed i carabinieri reali destinati in Colonia d'autorità dai corpi e reparti del R. esercito saranno scelti tra coloro che debbono passare ancora almeno 24 mesi sotto le armi, che abbiano costituzione fisica robusta e siano di buona condotta.
Gli altri militari di truppa destinati in Colonia a loro domanda oppure d'autorità debbono essere scelti tra le reclute dell'ultima classe di leva che si trovino sotto le armi da non oltre quattro mesi, abbiano costituzione fisica robusta, buona condotta e non siano incorsi in condanne per reati comuni prima dell'arruolamento.
Possono essere inviati in Colonia anche i caporali rinunziatari al grado e soldati sotto le armi da più di 4 mesi se occorrono per necessità di servizio o assumono una ferma di un anno dopo il termine dei loro obblighi di leva se sono trasferiti a loro domanda.
Gli uomini di truppa reclutati fuori dall'esercito permanente debbono avere servito sotto le armi per più di 12 mesi, essere stati congedati da meno di 4 anni, aver riportato attestato di buona condotta, essere celibi e idonei per costituzione fisica a prestare servizio nell'arma e nel corpo cui sono destinati.
Obblighi di servizio degli uomini di truppa italiana.
Art. 47. - Gli uomini di truppa arruolati tra i congedati e tra i sottufficiali e carabinieri dell'esercito permanente, dietro loro domanda, contraggono una ferma di tre anni, se carabinieri e sottufficiali dei carabinieri, di due anni se di altre armi o di altri corpi. La ferma può essere rinnovata di anno in anno.
La rafferma di un anno può venire concessa anche ai caporali e soldati all'atto del congedo della loro classe, oppure al termine della loro rafferma annuale.
La ferma non sarà concessa ai caporali e soldati che abbiano superata l'età di 32 anni, ai sottufficiali che abbiano superata quella di 41 ed a coloro che non abbiano più i requisiti per il servizio nel Regio corpo di truppe coloniali.
Tali limiti di età non sono applicabili ai marescialli, ai militari in servizio presso l'Amministrazione civile della colonia, ai carabinieri Reali, ai maniscalchi ed agli armaiuoli.
La ferma decorre per tutti dal primo giorno del mese successivo a quello della partenza dall'Italia e deve essere compiuta in colonia.
Promozioni nella truppa italiana.
Art. 48. - Le promozioni nei gradi di caporale sono fatte secondo le vacanze degli organici coloniali e seguono, di massima, le norme stabilite dal regolamrnto per l'esecuzione della legge d'avanzamento del R. esercito, con quelle opportune modificazioni che le speciali circostanze impongono.
La nomina a sergente e le promozioni dei sottufficiali di cui all'articolo 8 della legge 6 luglio 1911 n. 683 sullo stato dei sottufficiali, sono fatte dal comandante delle truppe secondo le norme contenute nella legge suddetta. Il numero dei sottufficiali dei vari gradi è determinato dalle tabelle organiche.
Reclutamento delle truppe indigene.
Art. 52. - Sono ammessi a contrarre arruolamento nelle truppe indigene di preferenza i nati nel territorio dell'Eritrea. I nati in altre regioni possono essere ammessi fino alla proporzione di un terzo. Nei reparti di artiglieria e nelle sezioni mitragliatrici non sono obbligatorie tali proporzioni. Le ferme sono annuali.
PARTE TERZA.
Degli assegni
a) Assegni agli impiegati civili e militari.
Gli articoli 90, 95 e 97 sono sostituiti dai seguenti:
Assegni speciali agli ufficiali di alcuni reparti del R. corpo di truppe coloniali.
Art. 90. - Al comandante d'artiglieria, agli ufficiali dei battaglioni, dello squadrone, delle sezioni mitragliatrici, delle batterie indigene, dei cannonieri e del servizio treno compete un assegno speciale di L. 180 annue. Per gli ufficiali della compagnia cacciatori tale assegno e di L. 300 annuo per lo speciale equipaggiamento.
Indennità domestico.
Art. 95. - Agli ufficiali del corpo di truppe coloniali (esclusi gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali) che in colonia non abbiano diritto ad avere un attendente, compete una indennità mensile di L. 25 per il domestico.
Missioni fuori della colonia.
Art. 97. - Gli impiegati civili e gli ufficiali del corpo di truppe coloniali che dal Governo della colonia siano incaricati di missioni in Italia hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale e del bagaglio e ad una indennità giornaliera di soggiorno nella misura seguente:
al personale provvisto di stipendio d'organico fino a L.2200 L. 6; superiore a L. 2200 e fino a L. 3500 L. 8;
» » 3500 » » 5000 » 10;
» » 5000 » » 7000 » 12;
» » 3500 » 18;
La stessa indennità compete agli impiegati coloniali effettivi che prestano servizio presso il Ministero degli esteri o presso altre amministrazioni del Regno e agli ufficiali del deposito della Colonia in Napoli, quando siano incaricati di particolari missioni nel Regno al servizio della colonia.
Per le missioni all'estero e per le destinazioni ad altri possedimenti fuori del territorio della colonia, l'indennità verrà fissata volta per volta.
Le disposizioni contenute nella parte terza - Capo b) Assegni ai militari dì truppa italiana - Assegni in contanti - a cominciare dall'art. 101 compreso fino a tutto l'art. 119 sono sostituite dalle seguenti:

b)

Assegni ai sottufficiali dei vari reparti (esclusi quelli dei carabinieri reali) - Assegni ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali - Assegni in contanti. Assegni ai sottufficiali.

Art. 1

Art. 101. - I sottufficiali che prestano servizio nel R. corpo di truppe coloniali, esclusi quelli dei carabinieri reali, hanno diritto al trattamento fissato dalla seguente tabella n. 1, e inoltre agli aumenti ed ai premi stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

Tabella n. 1.

Parte di provvedimento in formato grafico

Annotazioni. - Sono reparti indigeni: i battaglioni, lo squadrone, le sezioni mitragliatrici, le batterie, la compagnia cannonieri e il servizio treno.

I sottufficiali che col presente trattamento vengono a percepire un assegno minore di quello fissato dal precedente ordinamento amministrativo, hanno diritto a riscuotere la differenza.

(Vedi art. 30 della legge 6 luglio 1911, n. 683, sullo stato dei sottufficiali).

Assegni ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei reali carabinieri.

Art. 102. - I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali in colonia hanno diritto al trattamento fissato dalla seguente tabella n. 2, ed inoltre agli aumenti ed ai soprassoldi stabiliti dalla legge n. 690 in data 6 luglio 1911.

Tabella n. 2.

Parte di provvedimento in formato grafico

Assegni ai sottufficiali, caporali e soldati che prestano servizio nel deposito centrale per le truppe coloniali.

Art. 103. - I sottufficiali, caporali e soldati di truppa italiana che prestano servizio nel deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, hanno diritto agli assegni stabiliti dalla seguente tabella n. 3.

Tabella n. 3.

Parte di provvedimento in formato grafico

Decorrenza e pagamento dell'assegno giornaliero pei sottufficiali tutti e pei militari di truppa dei carabinieri reali.

Art. 104. - L'assegno giornaliero dei sottufficiali tutti e quello dei militari di truppa dei carabinieri reali diminuito dalla quota vestiario fissata per ogni arma, viene corrisposto intieramente alla mano. Esso decorre dal giorno successivo a quello in cui i sottufficiali e carabinieri giungono al deposito e cessa col giorno in cui i rimpatrianti arrivano al corpo cui sono destinati od al Comune di domicilio pei congedati. È pagato dai reparti ogni mese ai marescialli ed ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, ed ogni 15 giorni ai sergenti maggiori ed ai sergenti.

Decorrenza del soldo annuale - Acconti.

Art. 105. - La quota soldo annuale decorre dal giorno successivo allo sbarco in colonia e cessa col giorno precedente a quello dell'imbarco per rimpatrio definitivo; è accreditata agli individui dal Consiglio di amministrazione o viene loro corrisposta all'atto della cessazione dal servizio nelle truppe coloniali.

Tuttavia, a decorrere dal terzo anno di permanenza in colonia, i sottufficiali e i carabinieri possono, in massima, eseguire prelevamenti semestrali sul credito di soldo annuale, in misura non maggiore al sesto di quanto sia loro dovuto, semprechè i comandanti di reparto esprimano parere favorevole.

Casi di riduzione dell'assegno giornaliero e di sospensione del soldo annuale pei sottufficiali e carabinieri Reali.

Art. 106. - L'assegno giornaliero dei sottufficiali tutti e quello dei militari di truppa dei carabinieri Reali, è diminuito della retta d'ospedale durante le degenze in luoghi di cura per infermità non dipendenti da cause di servizio; non è dovuto durante le licenze straordinarie, la detenzione alle carceri per espiazione di pena e in attesa di giudizio. Però ai sottufficiali in licenza straordinaria l'assegno continua per i primi sessanta giorni.

La quota soldo annuale non è dovuta ai ricoverati in luoghi di cura per malattie non dipendenti da cause di servizio ed ai detenuti alle carceri per espiazione di pena o in attesa di giudizio e durante le licenze straordinarie. Però ai sottufficiali in licenza straordinaria la quota soldo annuale continua per i primi sessanta giorni.

Agli usciti dal carcere, che siano stati prosciolti da ogni imputazione, saranno bonificate le giornate di assegno e di soldo annuale per la durata della detenzione, sotto deduzione di una quota giornaliera a reintegro dell'importo del vitto durante la detenzione.

Mense sottufficiali.

Art. 107. - Il Consiglio d'amministrazione delle truppe coloniali può autorizzare la istituzione di mense sottufficiali quando essi si trovino in numero conveniente. La gestione delle mense sottufficiali è autonoma ed è condotta secondo le norme fissate dal comandante il R. corpo di truppe coloniali.

Il Consiglio d'amministrazione fissa la somma che intende accordare per l'impianto delle mense, come pure la sovvenzione annua che verrà corrisposta a titolo di concorso nelle spese di manutenzione degli oggetti di cucina, stoviglie, biancheria, ecc.

c) Assegni dei militari di truppa italiana.

Assegni in contanti.

Art. 108. - I caporali e soldati di truppa italiana del R. corpo di truppe coloniali, hanno diritto agli assegni risultanti per ciascuna categoria dalle seguenti tabelle nn. 4 e 5.

Tabella n. 4.

Assegni pei caporali e soldati della compagnia cacciatori.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella n. 5.

Assegni per tutti gli altri caporali e soldati.

Parte di provvedimento in formato grafico

Decorrenza del soldo giornaliero.

Art. 109. - Il soldo giornaliero di cui sopra, decorre dal giorno successivo allo sbarco a Massaua e cessa col giorno in cui i rimpatrianti arrivano al corpo cui fossero destinati o al Comune di domicilio se congedati, oppure col giorno in cui terminano la loro licenza seguita dal congedo. È corrisposto alla mano al termine di ogni quindicina.

Durante il tempo che i militari destinati in colonia rimangono al deposito o durante il viaggio per l'Eritrea ricevono soltanto gli assegni stabiliti per ciascun grado per le truppe stanziate in Italia.

Casi di riduzione e di sospensione di soldo giornaliero.

Art. 110. - Il soldo giornaliero dei militari di truppa, è ridotto alla metà durante la degenza nei luoghi di cura per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Non è dovuto durante le licenze straordinarie, la detenzione alle carceri per espiazione di pena o in attesa di giudizio e durante la prigione di rigore.

Agli usciti dal carcere, che siano stati prosciolti da ogni imputazione, saranno bonificate le quote di soldo giornaliero per la durata della detenzione.

d) Disposizioni comuni ai sottufficiali ed alla truppa.

Mercedi di lavoro e soprassoldi speciali.

Art. 111. - Il governatore su proposta del Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, stabilisce le mercedi di lavoro da corrispondersi ai sottufficiali, capi operai, ed ai militari di truppa che prestano servizio come operai nei laboratori.

Sono pure stabiliti con decreto governatoriale i soprassoldi fissi o di carattere eventuale da corrispondersi ai miliari di truppa addetti a determinati servizi ed impieghi speciali ed è altresì stabilita la retta giornaliera per i ricoverati negli ospedali ed altri luoghi di cura della colonia.

Non è ammesso il cumulo di due o più soprassoldi, eccezione fatta per i casi speciali che saranno determinati dal governatore, udito il Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali.

Nei casi in cui un militare godente un soprassoldo disimpegna temporaneamente un servevizio per il quale è stabilito altro soprassoldo, percepisce tra i due quello maggiore.

Art. 112. - Gli uomini di truppa impiegati nei reparti come maniscalchi, sarti e calzolai, sono compensati secondo le tariffe fissate dal Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali.

Gli operai borghesi di artiglieria hanno diritto alle mercedi di lavoro stabilite dall'apposito regolamento e ai soprassoldi da fissarsi con decreto governatoriale, su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Art. 113. - Nelle ricorrenze solenni sono dovuti ai sottufficiali ed ai caporali e soldati nel R. corpo di truppe coloniali, i soprassoldi stabiliti per i militari di truppa del R. esercito in Italia.

Art. 114. - Quando sottufficiali, caporali e soldati vengono comandati isolati od a seguito di ufficiali od impiegati in missione all'estero, il Governo coloniale fissa volta per volta, in aggiunta agli assegni ordinari, un compenso alle maggiori spese cui vadano incontro.

Art. 115. - I sottufficiali ed i caporali e soldati del R. corpo di truppe coloniali nelle missioni in Italia, hanno diritto oltre l'assegno giornaliero, ad un supplemento nella misura seguente:

Sott'ufficiali . . . . . L. 2,50
Caporali e soldati . . . » 1,25

Assegni in natura.

Quota pel vitto, pel vestiario e per bisogni vari.

Art. 116. - I sottufficiali di tutte le armi ed i carabinieri Reali provvedono direttamente al loro vitto con l'assegno giornaliero.

L'Amministrazione coloniale provvede con assegni di bilancio al vitto per i caporali e soldati italiani del R. corpo di truppe coloniali, nella misura dell'assegno stabilito dalle tabelle 4 e 5.

Gli assegni e le quote vestiario e i bisogni vari per i sottufficiali, per i carabinieri Reali e per i caporali e soldati che prestano servizio nella colonia, sono fissati nella misura appresso indicata:

Assegno di primo corredo per la compagnia
cacciatori . . . . . . . . . . . . . . L. 130,00
Per tutti gli altri . . . . . . . . . . . » 90,00

Per quota vestiario.

Sottoufficiali di tutte le armi e
carabinieri . . . . . . . . . . L. 0,18 al giorno
Caporali e soldati dei cacciatori . » 0,16 »
Caporali e soldati di tutte
le armi e corpi . . . . . . . . » 0,14 »
Bisogni vari per tutti . . . . . . . » 0,15 »

I sottufficiali e i carabinieri Reali provvedono alla quota vestiario con l'assegno giornaliero; all'assegno di primo corredo per tutti, al vestiario dei caporali e soldati e ai bisogni vari per tutti provvede l'Amministrazione coloniale con assegni di bilancio.

Art. 117. - La razione viveri per gli uomini di truppa nei presidi della colonia, è normalmente così composta: pane gr. 750 (o galletta gr. 600); carne fresca gr. 400 (oppure in conserva gr. 200); pasta fina o riso gr. 200; olio gr. 15; formaggio gr. 15; caffè gr. 15; zucchero gr. 12; vino centil. 25 (oppure rhum cent. 6).

Fanno inoltre parte della razione viveri il sale, i legumi od erbaggi freschi ed altri ingredienti o condimenti vari, secondo che viene stabilito dal Consiglio d'amministrazione delle truppe ponendo mente che, salvo casi eccezionali, il costo della razione viveri non deve oltrepassare la cifra stabilita.

Razione viveri in contanti.

Art. 118. - Quando la razione viveri non sia per qualche motivo corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione di L. 1,05 per i cacciatori e di L. 1,00 per tutti gli altri. (Rispettivamente L. 0,80 e L. 0,75 per viveri e L. 0,25 per il pane).

I sottufficiali quando convivono al rancio versano all'Amministrazione l'importo della razione viveri della truppa.

Ai caporali e soldati che per ragioni di servizio non possono partecipare ad uno dei pasti, spetta in contanti un supplemento vitto di L. 0,70.

Responsabilità dei militari di truppa riguardo al corredo.

Art. 119.-a). - I militari di truppa rispondono della conservazione e del buon uso degli oggetti di corredo che loro vengono somministrati, seguendo le norme in vigore nel R. esercito.

Bisogni vari della truppa.

Art. 119.-b). - L'assegno stabilito pei bisogni vari è destinato a far fronte a tutte le spese di indole generale riguardanti direttamente o indirettamente la truppa, quando non riferiscansi al vitto od al vestiario.

Con tale assegno quindi il Consiglio provvede alla giacitura della truppa, ai mobili di caserma, agli oggetti vari di arredamento e di servizio generale, alle spese pel bersaglio, al bucato, all'illuminazione dei locali, alle spese degli uffici e delle sale di convegno, al servizio di barbiere, ecc.

Disposizioni varie per il deposito centrale per le truppe coloniali.

Art. 119. c). - I sottufficiali, caporali e soldati addetti al deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, saranno, per il vitto ed il vestiario, soggetti allo stesso trattamento dei sottufficiali, caporali e soldati dei corpi in Italia, senza che siano loro dovute le quote vestiario, né gli assegni di primo corredo stabiliti dall'art. 112 per coloro che prestano servizio nella colonia.

Viaggi dei sottufficiali e delle truppe.

Art. 119. d). - I sottufficiali ed altri militari di truppa italiani appartenenti al R. corpo di truppe coloniali nei viaggi per destinazione in colonia e per rimpatrio definitivo ed in quelli per servizio comandato o per andare in licenza o per ritornare hanno diritto al viaggio a carico dell'Amministrazione militare della colonia. I sottufficiali hanno diritto al posto in seconda classe ed i caporali e soldati in terza classe.

Premi e soprassoldi di rafferma.

Art. 119. e). - Oltre gli assegni in contanti ed in natura, soprassoldi, ecc., stabiliti dagli articoli precedenti, i sottufficiali ed i caporali e soldati raffermati, continuano ad avere diritto ai premi e soprassoldi di rafferma che loro competono a tenore delle leggi 17 agosto 1882, n. 956, 8 luglio 1883, n. 1470, 6 agosto 1888, n. 5655, 3 luglio 1902, n. 266 e 6 luglio 1911, nn. 683 e 690.

Nella parte terza il capo c) riguardante gli assegni ai militari di truppa indigena viene controsegnato con la lettera d).

Nello stesso capo: Assegni ai militari di truppa indigena, gli articoli 122 e 130 sono sostituiti dai seguenti:

Aumento ai militari indigeni di alcuni reparti.

Art. 122. - I militari indigeni dei seguenti reparti hanno un soprassoldo giornaliero, nella misura appresso indicata:

Sezioni mitragliatrici e squadroni indigeni . L. 0,10
Servizio treno . . . . . . . . . . . . . . . » 0,15
Batterie indigene . . . . . . . . . . . . . . » 0,20

Assegni ai militari indigeni richiamati sotto le armi.

Art. 130. - Ai militari inscritti alla milizia mobile o ad altre milizie, provenienti dai militari congedati dai reparti permanenti, allorquando sono richiamati in servizio, sia per istruzione, sia per mobilitazione, ecc., deve essere corrisposta la paga che loro spettava all'atto dell'invio in congedo.

In occasione di chiamata di altre milizie, per gli stessi motivi avanti accennati, a coloro i quali non provengano dai militari in congedo dei reparti permanenti, sono corrisposti in massima gli assegni stabiliti dall'art. 120 per il primo biennio di servizio, salvo quelle eccezioni per compensi speciali che il governo della colonia crederà di stabilire per i capi, sottocapi e 'uachil delle riserve e i chitet armato.

Nella parte terza il capo d) riguardante gli assegni alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., agli uomini delle bande e ai personali vari viene controsegnato con la lettera e).

Disposizioni transitorie.

Le disposizioni riguardanti gli assegni da corrispondersi ai caporali e soldati contenute nel presente decreto, dovranno aver vigore a datare dal 1° settembre 1911.

Le disposizioni riguardanti gli assegni da corrispondersi ai sottufficiali contenute nel presente decreto, comincieranno a decorrere dal 1° agosto 1911 in conformità di quanto è stabilito dalla legge 6 luglio 1911, n. 683 per i sottufficiali che prestano servizio in Italia.

Le disposizioni riguardanti gli assegni da corrispondersi ai militari indigeni inscritti alla milizia mobile o ad altre milizie, contenute nell'art. 130, dovranno aver vigore a datare dal 15 dicembre 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Berrtolini - Spingardi.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.