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REGIO DECRETO 20 marzo 1913, n. 292

Col quale viene regolata l'estrazione del vino di palma (laghbi) nella Tripolitania. (013U0292)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-5-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 5 novembre  1911,  n.  1217,  convertito  nella
legge 25 febbraio 1912, n. 83; 
 
  Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto  20  novembre
1912, n. 1205; 
 
  Visto il R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39; 
 
  Viste le norme adottate  dal  governatore  della  Tripolitania  per
regolare l'estrazione del vino  di  palma  (Laghbi),  allo  scopo  di
tutelare  l'integrita'  e  la  conservazione  di  dette  piante,  che
costituiscono una delle principali ricchezze della colonia; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nessuno  puo',  nella   Tripolitania,   usare   dei   palmizi   per
l'estrazione del laghbi, se non e' munito  di  regolare  permesso  da
rilasciarsi dal governatore o dai funzionari da lui all'uopo delegati
in ogni singola regione.