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REGIO DECRETO 13 febbraio 1913, n. 129

Col quale viene concesso il rimborso del dazio doganale pagato sulle fecole estere trasformate in glucosio all'atto della esportazione di questo prodotto in natura od impiegato nella preparazione di frutti, marmellate e mostarde. (013U0129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-3-1913
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari al  testo  unico
della tariffa dei dazi doganali approvato con R.  decreto  28  luglio
1910 n. 577; 
 
  Udito il Consiglio dell'industria e del commercio; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                                 I. 
 
  Per il glucosio esportato all'estero in natura e'  concesso,  oltre
il disgravio della tassa di fabbricazione ai  sensi  dell'articolo  9
della legge 24 dicembre 1891, n. 696, il rimborso del dazio  doganale
sulla fecola trasformata in glucosio, nella misura di L. 6  per  ogni
quintale di questo prodotto fabbricato con fecole esotiche. 
 
                                 II. 
 
  Nella stessa misura e' concesso il rimborso del dazio sulla materia
prima per il glucosio aggiunto ai frutti canditi, frutti  sciroppati,
marmellate e mostarde esportati all'estero. 
 
                                III. 
 
  Agli effetti del presente decreto  e'  considerato  come  esportato
all'estero il glucosio introdotto negli stabilimenti  del  comune  di
Napoli retti a regime di deposito franco in conformita' alla leggo  8
luglio 1904, n. 351. 
 
                                 IV. 
 
  La quantita' di glucosio effettivamente contenuta nel prodotto  che
si esporta con aggiunta di altre sostanze e  quella  impiegata  nella
preparazione dei frutti di cui all'art. 2  sara'  accertata  mediante
analisi chimica. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Giolitti - Facta. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.