stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 5 gennaio 1913, n. 70

Che modifica il regolamento per la scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Padova. (013U0070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  8-3-1913 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 5 maggio 1997, n. 237, che istituisce il Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova;
Veduto il regolamento, per la scuola di applicazione per gl'ingegneri di Padova, approvato con Nostro decreto 21 giugno 1905, n. 580;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Riconosciuta la opportunità e la convenienza di modificare il regolamento succitato nella parte che riguarda la composizione del Consiglio direttivo della scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova e l'insegnamento delle discipline idrauliche, in conformità del voto espresso dal Consiglio direttivo di quella scuola d'accordo col presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiano decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Agli articoli 2, 11 e 12 del regolamento per la scuola di applicazione per gl'ingegneri di Padova, approvato con Nostro decreto 21 giugno 1908, n. 580, sono sostituiti rispettivamente i seguenti articoli:
Art. 2. - Il governo della scuola è affidato:
a) al direttore, che il ministro sceglierà da una terna proposta dal Consiglio dei professori, nominato per un quadriennio e non rieleggibile immediatamente più di una volta;
b) al Consiglio direttivo composto del direttore che lo presiede, e di sei professori ordinari, di cui quattro scelti fra quelli che non appartengono alla Facoltà fisico-matematica, e due scelti fra quelli che appartengono in qualità di ordinari anche alla Facoltà fisico-matematica.
Ciascun consigliere resterà in carica due anni o non sarà rieleggibile immediatamente più di una volta.
In occasione di vacanza di un posto nel consiglio, la nuova nomina avverrà entro un mese.
Il presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova entra a formar parte del Consiglio della scuola per tutte le questioni che si riferiscono all'insegnamento delle discipline idrauliche.
In caso di impedimento egli potrà anche nominare un suo delegato;
c) al Consiglio dei professori, composto di tutti i professori ordinari, straordinari ed incaricati, che insegnano qualunque materia obbligatoria per la scuola.
Il direttore esercita le funzioni che, secondo il regolamento generale universitario, sono devolute ai presidi delle Facoltà.
Il Consiglio direttivo ripartisce le dolazioni della scuola, prende l'iniziativa delle proposte da assoggettare al Consiglio dei professori, esercita l'autorità disciplinare secondo i regolamenti vigenti, decide sulle ammissioni dagli allievi.
Il Consiglio dei professori:
a) elegge i membri del Consiglio direttivo;
b) formula e suggerisce agli studenti mediante un annuale manifesto pubblico l'ordine degli studi durante il corso;
c) raccoglie dai professori e dagli incaricati i programmi dell'insegnamento per il corso, li coordina tra loro, avverte a riempire le lacune che vi apparissero e stabilisce l'ordine delle materie nel quinquennio e l'orario delle lozioni, avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnante risponda all'importanza della materia, non affatichi soverchiamente la mente dei giovani e sia armonizzato con quello delle altre materie del corso;
d) propone quegli insegnamenti, i quali, benchè non compresi nella pianta organica della scuola, pure riconoscesse necessari alla completa istruzione degli allievi. In questo caso la scuola alza proposta, dell'insegnamento nuovo potrà unire quella della persona degna di impartirlo secondo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti;
e) propone al ministro le persone da incaricare di insegnamenti obbligatori che fossero vacanti ed espone i suoi voti sul modo di provvedervi definitivamente;

f)

propone al ministro le modificazioni al presente regolamento, che l'esperienza e i progressi degli studi rendessero opportune. Alla trattazione degli argomenti dei commi d), e) non parteciperanno gli incaricati.

Art. 1

Art. 11. - Per provvedere agli insegnamenti di costruzioni idrauliche, idraulica fluviale, marittima, agricola, forestale e industriale, bonificazioni, impianti idroelettrici, macchinari idraulici e legislazione idraulica, nonché alle dotazioni dei laboratori relativi e di quelli di elettrotecnica e di idraulica generale, alle spese per conferenze sugli argomenti delle predetta materie, per esercitazioni e viaggi d'istruzione degli allievi iscritti ai corsi di idraulica, viene approvato il seguente organico aggiuntivo:

Due professori ordinari a L. 5000 ciascuno . . . . . . L. 10.000 Tre professori incaricati a L. 1250 ciascuno . . . . . » 3.750 Quattro assistenti a L. 1800 ciascuno . . . . . . . . . » 7.200 Un preparatore per lezioni sperimentali . . . . . . . . » 2.000 Due inservienti a L. 720 ciascuno . . . . . . . . . . . » 1.440 Dotazioni per laboratori, conferenze,
esercitazioni e viaggi . . . . . . . . . . . . . . . » 15.610
----------- Totale. . . L. 40.000
-----------
Due degli incaricati degli insegnamenti suindicati saranno scelti possibilmente fra i funzionari del genio ed a preferenza fra gli addetti ai servizi del Magistrato alle acque, con le norme relative alla nomina degli incaricati, contenuto nel regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796.

Art. 12. - Le materie indicato nell'articolo precedente saranno opportunamente raggruppate per disposizione ministeriale, previo il parere del Consiglio dei professori.

Il ministro, su proposta del Consiglio direttivo, avrà diritto di stralciare dal fondo delle dotazioni per laboratori, conferenze, esercitazioni, viaggi una somma fino a L. 7500 per compensare in misura straordinaria qualche incarico a tecnico eminente, o per contribuire mire alla dotazione di altri laboratori da istituire nella regione veneta per studi scientifici e tecnici relativi alle discipline idrauliche e alle loro applicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1913

VITTORIO EMANUELE

Giolitti - Credaro.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.