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LEGGE 5 gennaio 1913, n. 2

Che proroga i termini per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee. (013U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-1-1913
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
            per grazia di Dio per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine stabilito al Governo dalla legge 12 luglio 1912, n. 788,
per disciplinare con nuove disposizioni la materia delle importazioni
ed esportazioni temporanee e' prorogato di mesi tre. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 5 gennaio 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Giolitti - Facta. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.