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REGIO DECRETO 15 dicembre 1912, n. 1418

Col quale vengono approvate alcune aggiunte e varianti alla parte 5ª del regolamento organico per le scuole militari. (012U1418)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  9-2-1913 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento organico per le scuole militari approvato con R. decreto 26 novembre 1899, n. 429 e modificato coi successivi RR. decreti 3 luglio 1902, numero 311, 1 marzo 1903, n. 142, 28 maggio 1908, n. 250 e 4 maggio 1911, n. 489;
Visto il Nostro decreto del 6 luglio 1911, n. 865 che modifica la parte V del regolamento suddetto;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il ministro della guerra è autorizzato ad emanare le norme di carattere transitorio, di cui all'art. 2 del R. decreto 6 luglio 1911, n. 865, anche per i sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso quali maestri di scherma e abilitati all'insegnamento della ginnastica.

I detti sottufficiali, facendone domanda, possono essere ammessi all'esame finale della scuola magistrale

militare di scherma e di educazione fisica pel conseguimento dell'attuale diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica).