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REGIO DECRETO 19 dicembre 1912, n. 1332

Col quale il comune di Ancona viene dichiarato di 1ª classe nei riguardi del dazio consumo. (012U1332)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-1-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi daziarie 7 maggio 1908, n. 248, e l'art. 2 del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455;
Viste le tabelle di classificazione e qualificazione dei Comuni, approvate coi RR. decreti 22 luglio 1870, n. 5781, e 23 novembre 1885, n. 3542 (serie 3ª);
Vista la dichiarazione 12 dicembre 1912, del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale delle statistica e del lavoro), ufficio del censimento, dalla quale risulta che la popolazione agglomerata della città di Ancona e del suburbio in continuazione è di abitanti 50.623;
Viste le deliberazioni 28 ottobre e 18 novembre 1912, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 25 novembre detto, con le quali il Consiglio comunale di Ancona ha domandato il passaggio del Comune dalla seconda alla prima classe, agli effetti del dazio consumo, obbligandosi a corrispondere il dovuto aumento del canone daziario;
Vista la tabella approvata col Nostro decreto 20 novembre 1910, n. 817, nella quale il canone daziario assegnato al comune di Ancona è stabilito in annue L. 259.071,61;
Vista la decisione 14 dicembre 1912 della Commissione centrale del dazio-consumo, emessa ai sensi, e per gli effetti previsti dagli articoli 87 e 110 del testo unico delle leggi daziarie sovracitato;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il comune di Ancona è dichiarato di prima classe nei riguardi del dazio-consumo, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del Regno.