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REGIO DECRETO 15 dicembre 1912, n. 1308

Che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una prelevazione in L. 4.262.489 da inscriversi al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1912-913 (012U1308)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-1-1913 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, colle modificazioni apportatevi dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato depositato in conto corrente presso la tesoreria centrale del Regno presenta una disponibilità di L. 5.000.000;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici ed il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste depositato in conto corrente presso la tesoreria centrale del Regno a termini dell'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, è autorizzata la prelevazione della somma di lire 4.262.489, da inscriversi ai seguenti capitoli della parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1912-913:

Entrata:

Cap. n. 20. - «Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste destinati alla parte ordinaria (art. 24, comma 1 e 4, della legge 7 luglio 1907, n. 429, e art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) L. 4.262.489.

Detta somma sarà portata in dotazione del seguente capitolo della parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio stesso indicato per memoria nella previsione:

Spesa:

Cap. n. 31. - Gratificazioni al personale escluso quello dirigente in dipendenza delle economie conseguite sulle spese di personale (art. 3 della legge 13 aprile 1911, n. 310), L. 4.262.489.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco - Sacchi.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.