stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 17 ottobre 1912, n. 1244

Col quale i nuovi magazzini del vestiario del corpo RR. equipaggi vengono sottoposti al vincolo del riscontro effettivo istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256. (012U1244)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-12-1912 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532;
Visti i RR. decreti 25 maggio 1899, n. 190, 25 febbraio 1906, n. 85 e 23 giugno 1907, n. 412;
Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono sottoposti al vincolo del riscontro effettivo ordinato dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, le merci ed i materiali di ogni specie ed in qualunque stato di conservazione esistenti noi magazzini del vestiario del corpo R. equipaggi, istituiti ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 365:

a) presso le direzioni di commissariato militare dei dipartimenti marittimi di Spezia, Napoli, Taranto e Venezia;

b) presso la sotto direzione autonoma di commissariato militare marittimo di Maddalena.

Ai magazzini sopradescritti si intenderanno di pieno diritto aggiunti dal giorno della loro istituzione, quelli di simile natura che dovessero istituirsi in avvenire, dei quali pertanto il Ministero della marina sarà tenuto a partecipare la costituzione alla Corte dei conti ed al Ministero del tesoro.