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REGIO DECRETO 24 ottobre 1912, n. 1210

Col quale viene stabilita l'età minima per i concorrenti ai posti di ragioniere di 4ª classe nell'Amministrazione provinciale dell'istruzione pubblica. (012U1210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-12-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Veduto il regolamento generale per la esecuzione del predetto testo unico, approvato con Nostro decreto 24 novembre 1908, n. 756;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Riconosciuta l'opportunità di stabilire conformemente all'art. 3, n. 2, del sopracitato testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 693, e senza speciali limitazioni, l'età minima per i concorrenti ai posti di ragioniere nell'Amministrazione provinciale della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'età minima per i concorrenti ai posti di ragioniere di IV classe nell'Amministrazione provinciale della pubblica istruzione è stabilita agli anni diciotto compiuti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Credaro.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.