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REGIO DECRETO 20 ottobre 1912, n. 1161

Col quale sono approvate alcune modificazioni ed aggiunte alle tariffe di cui nella legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª) per quanto concerne il trasporto sulle strade ferrate delle ammoniache e della polvere di carbonizzazione degli stracci (012U1161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-11-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 del R. decreto 28 giugno 1912, numero 728, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata;
Uditi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio generale del traffico;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato pel tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le modificazioni ed aggiunte alle «Tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate» di cui la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), allegati D) ed E) e successive varianti, risultanti dall'unito prospetto, vistato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Tali modificazioni ed aggiunte entreranno in vigore in via di esperimento, per un anno, dal 1° dicembre 1912.