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REGIO DECRETO 26 settembre 1912, n. 1107

Concernente la pesca con battelli a vapore o ad altro motore meccanico. (012U1107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-11-1912 al: 14-9-1954
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'ultimo capoverso dell'art. 16 del regolamento di pesca marittima, approvato col decreto reale 13 novembre 1882, n. 1090;
Visto il parere della Commissione consultiva della pesca nella sessione del dicembre 1907;
Visti i pareri degli enti locali in conformità dell'articolo 2 della legge anzidetta;
Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della marina mercantile, del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato par l'agricoltura, l'industria e il commercio, di accordo coi ministri, segretari di Stato, per la marina e per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La pesca con navi, battelli, barche od altri galleggianti, a vapore, o a motore meccanico ausiliario della vela, nei mari dello Stato, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che il Ministero d'agricoltura, previo parere del Comitato permanente della pesca, ne dia, in via di esperimento, il permesso ai richiedenti cittadini italiani, tanto se siano proprietari o armatori dei detti mezzi di navigazione, quanto se siano pescatori, comprese le Società fra questi;

b) che il Ministero stesso stabilisca, caso per caso, la località di esercizio, la distanza dalla costa, i periodi di tempo, il genere di strumenti pescarecci e le dimensioni di essi, la misura delle maglie delle reti, la tenuta del «giornale di pesca», ed ogni altra opportuna disposizione.

Resta salva l'applicazione degli accordi internazionali vigenti nei riguardi della pesca.