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REGIO DECRETO 9 settembre 1912, n. 1057

Col quale vengono approvate alcune disposizioni concernenti i commessi del lotto. (012U1057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-10-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento approvato con Nostro decreto 23 dicembre 1906, n. 665;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

I commessi del lotto che all'attuazione del regolamento 23 dicembre 1906, n. 665, si trovavano nelle condizioni e possedevano i requisiti previsti dagli articoli 85 e 86 del regolamento stesso, e che tuttavia non si sono valsi delle agevolazioni in tali articoli contemplate, potranno essere riconosciuti di carriera purché ne facciano domanda alle competenti Direzioni compartimentali entro novanta giorni dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.