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REGIO DECRETO 25 luglio 1912, n. 911

Sul matrimonio degli ufficiali della R. marina. (012U0911)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-9-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 4 agosto 1895, n. 467, sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;
Vista la legge 16 giugno 1912, n. 606, relativa al matrimonio degli ufficiali della R. marina;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1897, n. 515, per la esecuzione della legge 8 luglio 1897, n. 254, relativa al matrimonio degli ufficiali della R. marina;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'ufficiale della R. marina in servizio attivo permanente, in disponibilità od in aspettativa, che desidera contrarre matrimonio, trasmette per la via gerarchica al Ministero della marina la domanda per ottenere il regio assentimento.

La domanda deve indicare con precisione il nome, il cognome, l'età della futura sposa; il nome, il cognome del padre della medesima; il loro domicilio e la loro condizione.

Se al contratto di matrimonio si oppongono impedimenti o per ragioni di età o per vincoli di parentela o di affinità, l'ufficiale lo deve dichiarare nel ricorso, indicando pure la data della domanda presentata al procuratore generale del Re presso la Corte d'appello per ottenere la R. dispensa, giusta il disposto dell'art. 79 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile.