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REGIO DECRETO 25 luglio 1912, n. 873

Che sostituisce gli impiegati civili dell'Amministrazione militare destinati in Libia e per l'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi all'aeronautica militare. (012U0873)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-9-1912
al: 9-12-1912
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di sostituire nei corrispondenti
ruoli organici gli impiegati dell'amministrazione militare  destinati
nella Libia ed in altri luoghi militarmente occupati  dall'Italia,  e
di aumentare  le  tabelle  organiche  dei  personali  civili  tecnici
d'artiglieria e del genio del  numero  di  impiegati  occorrenti  pei
servizi di nuova formazione relativi all'aeronautica militare; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della  guerra  e
delle Amministrazioni militari dipendenti  che  siano  inviati  nella
Libia o nell' Egeo, possono essere  collocati  temporaneamente  fuori
dei rispettivi  ruoli  organici.  I  loro  posti  sono  in  tal  caso
dichiarati vacanti e le competenze ad essi spettanti saranno a carico
dei fondi destinati alle spese per la spedizione  in  Tripolitania  e
Cirenaica. 
 
  I detti impiegati mantengono in ogni caso il grado che avevano  nel
loro ruolo e conserveranno tutti i loro diritti di carriera. 
 
  I posti che per le suespresse disposizioni risulteranno vacanti nei
ruoli  dei  personali  civili  tecnici  d'artiglieria  e  del  genio,
verranno ricoperti senza che siano applicabili le disposizioni di cui
all'art. 6 della legge 17 luglio 1910, n. 549;