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LEGGE 6 luglio 1912, n. 869

Per provvedimenti sulla produzione e la industria serica. (012U0869)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 5-9-1912
al: 15-5-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso: 
 
                               Art. 1. 
 
  Presso il  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commercio  e'
istituito un Consiglio per gli interessi serici composto: 
 
    a) di tre rappresentanti di associazioni e comizi agrari; 
 
    b) di tre rappresentanti di associazioni industriali seriche; 
 
    c) di sette membri nominati con decreto  Reale  su  proposta  del
ministro,  con  particolare  riguardo  a  che  nel  Consiglio   siano
equamente rappresentati i vari rami della produzione e dell'industria
serica  nonche'  gli  industriali,  che  non  formino   parte   delle
associazioni di cui alla lettera a); 
 
    d)  del  capo  servizio  dell'agricoltura  e  di   quello   della
industria. 
 
  Il Consiglio dura in carica quattro anni e  si  rinnova  per  meta'
ogni due anni. Al primo biennio la scadenza di carica e'  determinata
dalla sorte, nei successivi dall'anzianita'. 
 
  Il presidente, nominato con decreto Reale, dura in carica due  anni
e puo' essere riconfermato. 
 
  Gli elenchi degli enti chiamati a nominare i  consiglieri,  di  cui
alle lettere a) e b), sono approvati  e  riveduti  ogni  biennio  con
decreto  Reale,  in  base  rispettivamente  alla   importanza   della
bachicoltura  nel  loro  territorio  ed  a  quella  degli   interessi
industriali consociati. 
 
  Il Consiglio nomina nel suo seno un Comitato secondo le norme e con
le funzioni che saranno determinate dal regolamento.