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LEGGE 14 luglio 1912, n. 835

Contenente disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, per le tasse di bollo sui relativi biglietti e per la tassa di registro sugli atti di concessione di tramvie. (012U0835)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-8-1912
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al personale addetto ai pubblici  servizi,  concessi  all'industria
privata o esercitati da Provincie o da Comuni,  per  i  trasporti  su
ferrovie e su tramvie intercomunali a  trazione  meccanica,  e  cosi'
pure al personale addetto a pubblici servizi di linee di  navigazione
interna extra-urbana, con motori meccanici, sono applicabili le norme
per l'equo trattamento del personale indicate negli articoli 21 e  22
della legge 30 giugno 1906, n. 272, con le modificazioni  e  aggiunte
contenute negli articoli. seguenti. 
 
  E' eccettuato il personale direttivo, per il quale siano regolati i
reciproci rapporti da patti speciali.