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REGIO DECRETO 16 maggio 1912, n. 709

Che stabilisce le indennità di soggiorno agli ispettori superiori delle imposte dirette e del catasto. (012U0709)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-7-1912 al: 15-12-2010
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Art. 1



Le indennità di soggiorno agli ispettori superiori delle imposte dirette e del catasto, durante la loro assenza dalla normale residenza, per motivi di servizio, sono stabilite, con effetto dal primo luglio 1911, nella seguente proporzione, oltre il rimborso delle spese di viaggio, da liquidarsi nella misura e colle norme stabilite dal Nostro decreto 23 maggio 1907, n. 428:

Ispettori superiori di 1ª classe, provveduti dello stipendio annuo di L. 8000, lire diciotto al giorno.

Ispettori superiori di 2ª classe, provveduti dello stipendio annuo di L. 7000, lire quindici al giorno.