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LEGGE 27 giugno 1912, n. 660

Concernente provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali. (012U0660)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-7-1912 al: 15-12-2009
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Art. 1



I caporali e soldati di artiglieria nominati operai militari od aiutanti telemetristi, i caporali e soldati di qualsiasi arma o corpo nominati specialisti scelti in aeronautica ed i caporali e soldati che edempiono sotto le armi incarichi d'indole professionale specificati dal regolamento, possono contrarre il riassoldamento alle stesse condizioni e con gli stessi vantaggi previsti dalle disposizioni vigenti per i caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo.