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LEGGE 23 giugno 1912, n. 637

Che porta provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnante della R. Accademia navale. (012U0637)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-7-1912 al: 15-12-2009
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Art. 1



La legge 21 marzo 1907, n. 140, è abrogata. Il ruolo organico del personale civile insegnante della R. Accademia navale stabilito dalla tabella A annessa alla legge suddetta, è modificato in conformità della tabella A annessa alla presente legge.