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REGIO DECRETO 21 aprile 1912, n. 502

Col quale si provvede al personale dei famigli degli istituti militari. (012U0502)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-5-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 17 luglio 1910 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
Visto l'art. 897 del relativo regolamento approvato col R. decreto 6 agosto 1911;
Visto il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820 modificato col successivo decreto 22 giugno 1911, n. 796;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il personale familiare per il sevizio dell'accademia, della scuola e dei collegi militari è stabilito dalla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico