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REGIO DECRETO 5 maggio 1912, n. 421

Col quale vengono chiamati alle armi, per istruzione, i militari di 2ª categoria della classe 1891; ed i militari di 2ª categoria della classe 1890 provenienti dalla leva di mare per effetto dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348. (012U0421)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-5-1912
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 125 (terzo comma) del  testo  unico  delle  leggi  sul
reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nel corrente anno 1912 saranno chiamati alle armi per istruzione: 
 
    a) i militari di 2ª categoria della classe 1891; 
 
    b) i militari di 2ª categoria della classe 1890 provenienti dalla
leva di mare per effetto dell'art.11 della legge 5  luglio  1908,  n.
348. 
 
  La chiamata dei militari di cui al presente decreto avra' luogo nei
modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro
della guerra. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 maggio 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           Spingardi. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.