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LEGGE 28 marzo 1912, n. 304

Che approva la convenzione 16 giugno 1911 stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. (012U0304)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  4-5-1912 al: 31-5-1926
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Art. 1



È approvata l'annessa convenzione stipulata a Roma addì 16 giugno 1911, fra il ministro di agricoltura, industria e commercio e

la Cassa di risparmio di Milano;
la Cassa di risparmio di Torino;
la Cassa di risparmio di Bologna;
il Monte dei Paschi di Siena;
la Cassa di risparmio di Genova;
la Cassa di risparmio di Roma;
la Cassa di risparmio di Venezia;
il Banco di Napoli;
il Banco di Sicilia,

concernente la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Ferme restando le disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1473, la convenzione predetta sostituisce, per tutti gli effetti, la convenzione precedente approvata con quella legge e modificata con la legge 23 dicembre 1886, n. 4233, e con i Regi decreti 24 luglio 1887, n. 4808, e 22 novembre 1888, n. 5827.