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LEGGE 4 aprile 1912, n. 297

Che approva l'aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-913 al 1920-921. (012U0297)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-5-1912 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il limite degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici, di cui alla legge 21 giugno 1906, n. 238 (art. 1), è elevato come appresso:

a) per la categoria I del bilancio - Spese effettive - L. 91 milioni per l'esercizio 1912-913, 94 milioni pel 1913-914, 97 milioni pel 1914-915, 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1915-916 al 1920-921;

b) per la categoria II - Costruzioni di strade ferrate - lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1912-913 al 1920-921.

Cessano coll'esercizio finanziario 1911-912 i prelevamenti dalle assegnazioni di spese per opere straordinarie disposti dagli articoli 6 della legge 7 luglio 1902, n. 333, 2 della legge 8 luglio 1906, n. 304, e 58 della legge 13 luglio 1910, n. 466.