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REGIO DECRETO 11 gennaio 1912, n. 166

Contenente disposizioni circa determinate indennità e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica. (012U0166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-4-1912 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 23 del regolamento per il Consiglio superiore di pubblica istruzione, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1911, n. 424;

Veduto l'art. 22 (6° capoverso) del regolamento generale universitario, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Riconosciuta l'opportunità di estendere la disposizione, con cui si conferisce l'indennità e il gettone di presenza ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione nelle tornate della Giunta e del Consiglio, anche al caso previsto dall'art. 22, 6° capoverso, del regolamento generale universitario anzidetto, in cui detti membri sono chiamati a far parte delle commissioni per lo scrutinio delle votazioni per la designazione delle persone, tra cui si debbono scegliere i membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari o di promozioni al grado di ordinario;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione dell'art. 23 del regolamento per il Consiglio superiore di pubblica istruzione, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1911, n. 424, che stabilisce un gettone di L. 20 per ogni tornata della Giunta o del Consiglio plenario, oltre a un'indennità di L. 18 al giorno per i membri non residenti a Roma, è estesa a favore dei detti membri quando sono chiamati a far parte delle commissioni per lo scrutinio delle votazioni per la designazione delle persone, tra cui si debbono scegliere i membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari o di promozioni al grado di ordinario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE

Giolitti - Credaro.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.