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REGIO DECRETO 18 febbraio 1912, n. 148

Col quale viene modificata la composizione della commissione centrale dei valori per le dogane istituita presso il ministero di agricoltura, industria e commercio (012U0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-4-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto il R. decreto del 22 gennaio 1911, n. 78, sul riordinamento della Commissione centrale dei valori per le dogane;
Riconosciuta la necessità di mettere in armonia la costituzione della commissione predetta con la ripartizione dei servizi del ministero di agricoltura, industria e commercio, stabilita con il Nostro decreto dell'11 gennaio 1912, n. 7;
Considerata la opportunità di sostituire, per ragioni di competenza, nella commissione stessa il capo del servizio degli approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato al capo del servizio del materiale;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. Agli articoli 1 e 2 del R. decreto 22 gennaio 1911, n. 78, che riordina la commissione centrale dei valori per le dogane, istituita presso il ministero di agricoltura, industria e commercio con il R. decreto 2 ottobre 1879, n. 5119, serie 2ª, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

Art. 1



a) i direttori generali dell'agricoltura; delle foreste; delle gabelle;

b) il direttore dell'Ufficio trattati e legislazione doganale;

c) l'ispettore generale del commercio;

d) l'ispettore generale dell'industria;

e) il direttore del laboratorio chimico delle gabelle;

f) il capo del servizio degli approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato;

g) il capo della divisione competente dell'ufficio trattati e legislazione doganale;

h) un ispettore dell'industria e del commercio;

i) due ispettori o ingegneri capi delle miniere;

l) un ispettore superiore delle foreste;

m) cinque componenti, scelti fra esercenti industrie o commerci, o fra altre persone di notoria competenza in materia di industrie o commerci».

«Art. 2. - I componenti la commissione di cui alle lettere h, i, 1, m, i quali non ne fanno parte di diritto, sono scelti dal ministro di agricoltura, industria e commercio; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti-Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.