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REGIO DECRETO 15 febbraio 1912, n. 69

Che proroga fino al 31 maggio 1912 la disposizione contenuta nei RR. decreti 13 ottobre 1911, n. 1296, e 24 dicembre 1911, n.1365, sulla tassa straordinaria che gli istituti di emissione devono pagare allo Stato. (012U0069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-3-1912 al: 18-6-1912
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Art. 1



È prorogata fino al 31 maggio 1912 la disposizione contenuta nei Reali decreti 13 ottobre 1911, n. 1296, e 24 dicembre 1911, n. 1365, in base alla quale la tassa straordinaria che gli istituti di emissione debbono pagare allo Stato nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 21 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico), sarà uguale all'intera ragione dello sconto.