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LEGGE 30 luglio 2012, n. 127

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/2012
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Testo in vigore dal: 22-8-2012
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
          Rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo 
                    dei Santi degli ultimi giorni 
 
  1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu'  Cristo  dei  Santi
degli ultimi giorni, di seguito denominata  «Chiesa»,  sono  regolati
dalle disposizioni della presente  legge,  sulla  base  dell'allegata
intesa, stipulata il 4 aprile 2007. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.