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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 maggio 2012, n. 102

Regolamento concernente la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. (12G0119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/2012
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Testo in vigore dal: 28-7-2012
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella
legge 22 febbraio 2010, n. 24; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di  statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24
della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  recante
«Norme  in  materia  di  sistemi  informativi   automatizzati   delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1,  lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011,  n.
44 recante Regolamento concernente le regole tecniche per  l'adozione
nel  processo  civile  e  nel  processo   penale   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1   e   2,   del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22
febbraio 2010, n. 24; 
  Rilevata  la  necessita'  di  adottare  il   regolamento   previsto
dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.
193, convertito nella legge 22  febbraio  2010,  n.  24  al  fine  di
disciplinare la tipologia e le modalita' di  estrazione,  raccolta  e
trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2012; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 3 maggio 2012; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce la tipologia e  le  modalita'  di
estrazione,   raccolta   e   trasmissione   dei    dati    statistici
dell'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 4,  comma
10, del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  22  febbraio  2010,   n.   24,   recante
«interventi  urgenti  in  materia  di   funzionalita'   del   sistema
giudiziario». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
          nella legge 22 febbraio  2010,  n.  24,  reca:  «Interventi
          urgenti   in   materia   di   funzionalita'   del   sistema
          giudiziario». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4,  comma  10,  del
          citato decreto-legge 29 dicembre 2009, n.  193,  convertito
          nella legge 22 febbraio 2010, n. 24: 
              «Art. 4. (Misure urgenti per la digitalizzazione  della
          giustizia). - (Omissis). 
              10. Il  Ministro  della  giustizia  e'  autorizzato  ad
          adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  un  regolamento  al  fine   di
          disciplinare la tipologia e  le  modalita'  di  estrazione,
          raccolta    e    trasmissione    dei    dati     statistici
          dell'Amministrazione    della    giustizia     all'archivio
          informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.): 
                «Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  4,  comma   10,   del
          decreto-legge n. 193 del 2009,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.