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DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29

Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ((e al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonchè modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249)). (12G0051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 (in G.U. 21/05/2012, n. 117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2012)
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Testo in vigore dal: 22-5-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  modificare
talune  disposizioni  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
concernenti la nullita' di clausole nei contratti bancari, nonche' di
chiarire  gli  effetti,  sul  piano  previdenziale,   del   comma   1
dell'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia e delle finanze; 

 
                                Emana 

 
                     il seguente decreto-legge: 

 
                               Art. 1 

 
  1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ((al comma 1 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
stipulate))   in   violazione    delle    disposizioni    applicative
dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, adottate dal Comitato interministeriale per  il  credito  ed  il
risparmio ((al fine di rendere i costi trasparenti  e  immediatamente
comparabili))"; 
    ((b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
     "1-bis. E' costituito presso il Ministero dell'economia e  delle
finanze, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  senza  oneri  per  la  finanza  pubblica   e
avvalendosi delle strutture del predetto Ministero,  un  Osservatorio
sull'erogazione del credito e  sulle  relative  condizioni  da  parte
delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese
micro, piccole, medie e  a  quelle  giovanili  e  femminili,  nonche'
sull'attuazione  degli  accordi  o  protocolli  volti   a   sostenere
l'accesso al credito  dei  medesimi  soggetti.  Nell'ambito  di  tali
attivita' l'Osservatorio analizza anche tassi,  commissioni  e  altre
condizioni   accessorie,   articolando   l'informazione   a   livello
settoriale, geografico e dimensionale.  All'Osservatorio  partecipano
due rappresentanti del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello  sviluppo
economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio
partecipano  altresi'  un  rappresentante  delle   associazioni   dei
consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e  degli
utenti, un rappresentante dell'Associazione  bancaria  italiana,  tre
rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale  e  un  rappresentante   degli
organismi di societa' finanziarie regionali. La  partecipazione  alle
attivita' dell'Osservatorio non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
      1-ter. L'Osservatorio monitora  l'andamento  dei  finanziamenti
erogati  dal  settore  bancario  e  finanziario  e   delle   relative
condizioni con riguardo ai soggetti di cui  al  comma  1-bis.  A  tal
fine, l'Osservatorio puo' richiedere alla Banca  d'Italia,  anche  su
base periodica, dati  sui  finanziamenti  erogati  e  sulle  relative
condizioni  applicate.  L'Osservatorio  semestralmente   elabora   le
segnalazioni e le informazioni  ricevute,  analizza  l'attuazione  di
accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula
eventuali proposte in un 'Dossier sul  credito'  che  viene  messo  a
disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati. 
      1-quater.  L'Osservatorio  promuove   la   formulazione   delle
migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento  alle
imprese,  alle  famiglie  e  ai  consumatori  volte  a  favorire   un
miglioramento delle condizioni di accesso al  credito,  in  relazione
alle specifiche situazioni locali. 
      1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il  prefetto
segnala  all'Arbitro  bancario  finanziario,   istituito   ai   sensi
dell'articolo 128-bis del testo unico di cui al  decreto  legislativo
1º settembre 1993,  n.  385,  specifiche  problematiche  relative  ad
operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene  a
seguito di istanza del cliente in  forma  riservata  e  dopo  che  il
prefetto ha invitato la banca in questione,  previa  informativa  sul
merito  dell'istanza,  a  fornire  una  risposta  argomentata   sulla
meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia  non  oltre  trenta
giorni dalla segnalazione")). 
  ((1-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis  del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre  1993,  n.  385,  dopo  le  parole:  "L'ammontare  della
commissione" sono inserite le seguenti: ",  determinata  in  coerenza
con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie
di apertura di  credito  e  con  particolare  riguardo  per  i  conti
correnti,". 
  1-ter. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo  117-bis  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente,
nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in  assenza  di
affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo,  per
ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni
consecutivi. 
  1-quater. Al comma 4 dell'articolo 117-bis del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,  dopo  le  parole:
"disposizioni applicative del presente  articolo"  sono  inserite  le
seguenti:  ",  ivi  comprese  quelle  in  materia  di  trasparenza  e
comparabilita',". 
  1-quinquies. All'articolo 5-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, le parole da: "alla elaborazione di un  rating  di
legalita'" fino alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:
"alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di  parte,  di  un
rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio  nazionale
che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro,  riferito
alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e
le modalita' stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  della   presente   disposizione.   Al   fine
dell'attribuzione del rating, possono essere chieste  informazioni  a
tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating  attribuito  si  tiene
conto  in  sede  di  concessione  di  finanziamenti  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni, nonche' in  sede  di  accesso  al  credito
bancario, secondo le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente  disposizione.  Gli  istituti  di  credito  che
omettono di tener conto del rating attribuito in sede di  concessione
dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere  alla  Banca
d'Italia una dettagliata  relazione  sulle  ragioni  della  decisione
assunta")). 
  2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 MAGGIO 2012, N. 62)). 
  ((2-bis. In ragione della necessita' di coordinamento legislativo e
di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo  23,  comma
1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  sono
apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1,  comma  3,  della
legge 31 luglio 1997, n. 249: 
    a) al secondo periodo e al quarto periodo, la  parola:  "quattro"
e' sostituita dalla seguente: "due"; 
    b)  il  quinto  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Ciascun
senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando  un  nominativo
per il consiglio")).