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REGIO DECRETO 28 dicembre 1911, n. 1391

Col quale vengono chiamate alle armi per istruzione alcune classi di militari in congedo illimitato ascritti agli alpini (011U1391)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-1-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nel venturo anno 1912 saranno chiamati alle armi per istruzione, per un periodo di 20 giorni:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1879, 1880 e 1881, ascritti agli alpini, dei distretti militari di Belluno, Sacile e Vicenza, effettivi ai battaglioni Bassano del 6°, Belluno del 7° e Tolmezzo dell'8° reggimento alpini;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1875, 1876, 1877 e 1878, ascritti agli alpini, del distretto militare di Sacile ed effettivi al battaglione Gemona dell'8° regolamento alpini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Spingardi.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.