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REGIO DECRETO 17 dicembre 1911, n. 1383

Col quale viene prorogato il termine e sono modificate le condizioni per la partecipazione al concorso nazionale a premi fra le associazioni mutue assicuratrici di bestiame agrario. (011U1383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-1-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 10 aprile 1910, n. 186, che bandisce un concorso nazionale a premi fra le associazioni mutue, di proprietari e agricoltori che esercitano l'assicurazione contro i danni derivanti dalla mortalità del Bestiame agrario;
Riconosciuta la necessità di prorogare la scadenza del detto concorso e di modificarne le condizioni di ammissione allo scopo di consentire la partecipazione al concorso stesso a quelle associazioni che non abbiano ancora conseguito la veste legale a norma della legge 7 luglio 1907; n. 526;

Su

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al concorso bandito con il R. decreto 10 aprile 1910, n. 186, fra le associazioni mutue di proprietari ed agricoltori che esercitano l'assicurazione contro i danni derivanti dalla mortalità del bestiame agrario, sono ammesse anche le associazioni di fatto, purché si obblighino nella domanda di partecipazione al concorso a chiedere in seguito il riconoscimento giuridico a norma delle leggi vigenti. Qualora ciò non facessero, non sarà effettuato il pagamento del premio che eventualmente ad esse fosse assegnato.